1. A pena di nullità, il patto civile di solidarietà deve contenere i seguenti elementi:
a) l'indicazione delle parti stipulanti con i rispettivi dati anagrafici;
b) l'attestazione dell'assenza di impedimenti;
c) l'assunzione dell'impegno reciproco di solidarietà e di collaborazione alla vita di coppia secondo le rispettive capacità di lavoro e possibilità economiche;
d) le firme delle parti stipulanti e dell'ufficiale dello stato civile.
2. Un patto civile di solidarietà privo degli elementi essenziali, anche se registrato, non produce effetti.